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<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;"><span style="line-height:2;"><span class="titre_p" style="font-size: 18px; font-weight: 900;">INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FIRMA ELETTRONICA</span></span><br /> <span style="font-weight:400;">Questo documento e le sue eventuali allegati sono firmati digitalmente con la soluzione integrata in Clap.legal o altro.</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:11px;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-weight: 200;"><strong>Casi d’uso che richiedono la forma scritta:</strong></span></span><br /> <span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;">Secondo il Codice Civile italiano, alcuni contratti devono essere conclusi esclusivamente in forma scritta, come previsto dall’articolo 2702 del Codice Civile. Questo vale anche per alcuni settori, come i servizi finanziari. La firma elettronica qualificata (FEQ), riconosciuta come equivalente alla firma autografa, consente la firma elettronica di tali contratti, ma solo con questo tipo di firma. Se un contratto che richiede una firma autografa non viene concluso con una FEQ, spetterà al tribunale valutare se il tipo di firma utilizzato assicura l'integrità del documento firmato. Quando la forma scritta non è richiesta dalla legge, le parti rimangono libere di scegliere la forma contrattuale che preferiscono.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11px;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-weight: 200;"><strong>Necessità di un accordo preliminare per l’uso della firma elettronica avanzata (FEA):</strong></span></span><br /> <span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;">Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 2013, che stabilisce le regole tecniche per i diversi tipi di firme, l'articolo 57 elenca alcune necessità per la conclusione di un contratto con una FEA. L'entità (L'EROGATORE) che utilizza soluzioni avanzate di firme elettroniche deve rispettare le seguenti obbligazioni:</span></span></span></p> <p><span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;"> - Dichiarazione di accettazione: L'erogatore deve ottenere una dichiarazione di accettazione dell'uso della FEA da parte di ogni firmatario prima del primo utilizzo.</span></span></span></p> <p><span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;"> - Conservazione dei documenti: L'erogatore deve conservare, in forma digitale per almeno 20 anni, una copia del documento di identificazione del firmatario o una traccia del risultato della verifica di identificazione effettuata dal prestatore di servizi fiduciari (Yousign), insieme alla dichiarazione di accettazione della FEA. Questa archiviazione garantisce l’integrità, la leggibilità e l’autenticità dei documenti. Yousign crea un fascicolo di prove una volta completato il processo di firma, che viene conservato in modo integro e affidabile per 10 anni da un archiviatore terzo. Questo fascicolo può essere recuperato in qualsiasi momento dal proprio account cliente Yousign.</span></span></span></p> <p><span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;"> - Pubblicazione delle modalità per ottenere i documenti: L'erogatore è tenuto a divulgare, anche pubblicandolo sul proprio sito web, le modalità con cui il firmatario può ottenere liberamente e gratuitamente una copia della dichiarazione di accettazione (ad esempio, tramite una sezione "FEA ACCEPTANCE" sul sito web).</span></span></span></p> <p><span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;"> - Caratteristiche della soluzione FEA: L'erogatore deve pubblicare sul proprio sito web le caratteristiche della soluzione FEA facendo riferimento alle specifiche tecniche fornite da Yousign.</span></span></span></p> <p><span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;"> - Revoca del consenso e assistenza: L'erogatore deve offrire un servizio che consenta al firmatario di revocare il consenso all'uso della FEA e un servizio di assistenza (ad esempio, un indirizzo email dedicato per richiedere assistenza sulla FEA).</span></span></span></p> <p><span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;"> - Assicurazione di responsabilità civile: L'erogatore deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile con una compagnia di assicurazioni autorizzata per un importo minimo di 500.000 euro, al fine di proteggere i firmatari e i terzi da eventuali danni causati da soluzioni tecniche inadeguate. Questa obbligazione non si applica alle entità pubbliche che forniscono soluzioni di FEA per conto di enti pubblici.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11px;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-weight: 200;"><strong>Settore pubblico e sanitario:</strong></span></span><br /> <span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;">Nelle amministrazioni pubbliche e nel settore sanitario, la dichiarazione di accettazione delle condizioni di servizio può essere fornita oralmente dall'utente a un agente pubblico, che la raccoglie in un documento informatico firmato con una FEQ o una firma digitale. Sebbene la dichiarazione di accettazione possa essere firmata con una firma elettronica semplice, la raccolta di questa dichiarazione rimane responsabilità dell'erogatore e non del prestatore di servizi fiduciari. Yousign può fornire una consulenza e un modello di dichiarazione su richiesta, senza tuttavia assumersi responsabilità.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11px;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-weight: 200;"><strong>Specificità della FEA:</strong></span></span><br /> <span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;">La soluzione FEA fornita da Yousign è valida in Italia, ma la dichiarazione di accettazione preliminare della soluzione deve essere fornita dal Cliente di Yousign, non da Yousign. Il Cliente è l'unico responsabile di far firmare questa dichiarazione preliminare al proprio firmatario. Ulteriori informazioni sono disponibili sul blog o nel centro di assistenza di Yousign. Si noti che Yousign non utilizza ancora SPID nel proprio processo di firma, ma prevede di diventare presto un aggregatore SPID.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11px;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-weight: 200;"><strong>Conclusione:</strong></span></span><br /> <span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;">Certifichiamo che la soluzione FEA proposta da Yousign, utilizzando un'autenticazione OTP e un fascicolo di prove, è conforme alle esigenze del Decreto del Presidente della Repubblica italiano del 22 febbraio 2013. L’emittente identifica ogni firmatario in modo certo delegando il processo di identificazione alla piattaforma certificata Yousign, che verifica un documento di identificazione valido del firmatario e produce un risultato della verifica di identificazione.</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11px;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro; font-weight: 200;"><strong>Tipologie di firma:</strong></span></span><br /> <span style="font-family:ITCAvantGardeStd;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-weight: 200;">FES (firma elettronica semplice) (OTP)<br /> FEA (firma elettronica avanzata) (Carta d'identità, patente, ecc)<br /> FEQ (firma elettronica qualificata)(Spid ecc)</span></span></span></p>
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